APICA, L’Associazione Professionale Italia Coaching e Arte, rientra nelle associazioni che rispondono alle “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” ai sensi della LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 4 in vigore dal 10 febbraio 2013 .
In questa pagina si riepiloga quanto previsto come obblighi dalla suddetta legge relativamente allo statuto, al regolamento e alla comunicazione.
Associazioni professionali
- Gli associati sono informati, ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge 4/2013, della necessità di contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento agli estremi della presente legge nonché delle responsabilità derivanti dall’inadempimento rientrante nelle pratiche commerciali scorrette cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
- Lo statuto ed i regolamenti, ai sensi del comma 2 dell’art. 2 della legge 4/2013, garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione.
- L’associazione promuove, ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della legge 4/2013 la formazione permanente dei propri iscritti attraverso differenti modalità (eventi e seminari, e-learning, corsi convenzionati, ecc.). L’associazione ha inoltre adottato un codice di condotta, o codice etico, ai sensi dell’art. 27 -bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilando altresì sulla condotta professionale degli associati e ha stabilito le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
- Ai sensi del comma 4 dell’art. 2 della legge 4/2013 verrà attivato lo sportello di riferimento per il cittadino consumatore, accessibile da ogni pagina Web del sito, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27 -ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
- Gli associati sono informati ai sensi della LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 4, che sono vietate l’adozione e l’uso di denominazione professionali né l’esercizio di attività professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.
Pubblicità delle associazioni professionali
- Ai sensi dell’art. 4 della legge 4/2013, gli associati Senior in regola con il pagamento della quota associativa e non assoggettati a provvedimenti di sospensione, possono utilizzare il logo di riconoscimento di APICA, secondo specifiche linee guida e – nel caso di posizionamento del logo all’interno di un sito Web – l’affiliazione con la pagina contenente il dettaglio del profilo dell’associato.
- Il rappresentante legale dell’associazione APICA, nella figura del Presidente quale rappresentante pro-tempore, garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web a cura dell’associazione APICA.
Contenuti degli elementi informativi
Ai sensi dell’art. 5 della legge 4/2013 l’associazione APICA assicura la piena conoscibilità dei seguenti elementi:
- atto costitutivo e statuto;
- precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce. A tal proposito APICA, secondo quanto previsto dall’art. 1 dello Statuto vigente, raggruppa professionisti che svolgono attività di coaching, ovvero professionisti dell’organizzazione;
- composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
- struttura organizzativa dell’associazione, descritta in modo esteso all’interno del già citato statuto;
- requisiti per la partecipazione all’associazione, con particolare riferimento all’obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante, alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
- assenza di scopo di lucro, documentata nello statuto (art. 2).
Considerato che APICA ha inoltrato domanda per rientrare nella lista delle associazioni che rilasciano attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi, nel caso di cui all’art. 4, comma 1, secondo periodo della legge 4/2013 (rilascio di logo identificativo e di attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi), l’associazione garantisce la conoscibilità anche dei seguenti elementi:
- il codice etico di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia
- l’elenco degli iscritti aggiornato almeno annualmente
- le sedi dell’associazione sul territorio nazionale formate dalla sede nazionale e dalle rappresentanze locali su base regionale, rappresentante dai referenti regionali
- la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta
- le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all’art. 2, comma 4 della legge 4/2013.